Piano di sostituzione degli indici di riferimento

PREMESSA

Il presente documento, approvato con delibera n. 114 – Seduta C.d.A. del 28/03/2022 è redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1011/2016 (di seguito Regolamento BMR) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti l’utilizzo da parte dei soggetti autorizzati di indici di riferimento, intesi come indici in base ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo comune di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

In particolare viene disposto che i soggetti autorizzati che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Quanto previsto nei piani è riflesso nei contratti con la clientela.

In tale contesto il presente piano specifica le azioni che Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito anche “CRSM” o “Cassa”) dovrà intraprendere nel caso in cui uno degli indici di riferimento che la Banca utilizza, subisca sostanziali variazioni o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Si specifica che con ‘sostanziali variazioni’ s’intendono eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei valori dell’indice e non alle fluttuazioni dello stesso dovute alle dinamiche di mercato. Per ‘cessazione’ si intende il venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Di seguito vengono descritte le fasi che CRSM ha delineato al fine di dare attuazione al piano:

  1. Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o di cessazione indice: Cassa effettua un’attività di monitoraggio al fine di individuare “variazioni sostanziali” o la cessazione della fornitura negli indici di riferimento in uso.
  2. Individuazione dell’indice di riferimento alternativo: la scelta dell’indice di riferimento sostitutivo è guidata dalla tabella “Indici di riferimento alternativi” in cui sono stati individuati possibili indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento ove possibile ed opportuno. In generale, l’individuazione degli indici di riferimento alternativi è effettuata:
  3. a) riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale;
  4. b) utilizzando indici di riferimento in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del D.D. N.8/2022;
  5. c) eliminando o riducendo al minimo l’impatto economico della sostituzione per il cliente e per la banca.
  1. Approvazione e deliberazione dell’indice alternativo: l’indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento e adeguamento contrattuale: Cassa comunica l’indice sostitutivo al cliente secondo le modalità di comunicazione scelte dal Cliente stesso per l’invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, indicando la data di decorrenza della variazione. Cassa provvede altresì ad adeguare il contratto nel rispetto della regolamentazione bancaria sammarinese.
  3. Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato: quest’ultima fase decorre dall’inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito in particolare:

per mutui, prestiti e portafoglio finanziario: l’indice sostitutivo si applica (ai fini del calcolo della rata) a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di rilevazione contrattualmente prevista (es. rilevazione mensile 28/01, applicazione 01/02 successivo; oppure rilevazione semestrale 28/01, applicazione 1/07 successivo)

– per i tassi delle aperture di credito, di c/c e depositi si applica l’indice di riferimento contrattualmente previsto utilizzando l’ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell’indice sostitutivo

PROCEDURA INTERNA

1. Rilevazione dell’evento di variazione sostanziale o di cessazione indiceUfficio Tesoreria, Ufficio Negoziazione
2. Individuazione dell’indice di riferimento alternativoUfficio Marketing e Pianificazione Commerciale, Ufficio Concessione Crediti, Ufficio Negoziazione
3. Approvazione e deliberazione dell’indice alternativoConsiglio di Amministrazione
4. Comunicazione alla clientela e adeguamento contrattualeUfficio Marketing e Pianificazione Commerciale e Ufficio Legale e Segreteria
5. Applicazione dell’indice sostitutivoUfficio Marketing e Pianificazione Commerciale, Servizio Segreteria Fidi, Ufficio Organizzazione

INDICI DI RIFERIMENTO ALTERNATIVI

Al presente paragrafo, in conformità alle disposizioni regolamentari richiamate in premessa, vengono individuati gli indici alternativi per la sostituzione di ciascun indice utilizzato, nel caso in cui ne venga sospesa la fornitura o subisca variazioni sostanziali. La scelta dell’indice di riferimento alternativo è stata effettuata, ove possibile e opportuno, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato dell’indice principalmente utilizzato.

Nell’individuazione dell’indice di riferimento alternativo, questo deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8.

Di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento attualmente utilizzato, sono previsti possibili indici alternativi con evidenza dell’emittente/amministratore degli stessi.

Attuale indice di
riferimento
Emittente Amministratore
dell’Indice
Possibile Indice
alternativo
Emittente Amministratore
Indice alternativo
Motivo indice alternativa valida
Euribor 1,3,6,12 MESI/365European Money Market Institute€STR euro short term rateBanca Centrale EuropeaA.
Euribor 1,3,6,12 MESI/360European Money Market Institute€STR euro short term rateBanca Centrale EuropeaA.
Libor USD 3,6 MESIICE Benchmark AdministrationSOFR (Secured Overnight Financing RateFederal Reserve Bank of New YorkB.
Jp Morgan Emu Bond Index 1-3 anniJp MorganBloomberg Euro Aggregate 1-3 yearBloomberg C.
MSCI World IndexMSCIS&P Global 1200 IndexStandard & Poor D.
Tasso netto BOT a 3 mesi BloombergEuribor 3 MESI/360European Money Market InstituteE.

Dettaglio dei motivi per cui i possibili indici alternativi sono stati individuati come alternativi:

A. €STR EURO SHORT TERM RATE: L’€STR pubblicato giornalmente dalla BCE riflette il tasso di interesse overnight per depositi bancari unsecured dell’area Euro. In assenza di indici IBOR sostituibili all’Euribor, al momento compliant al D.D. 24/01/22 N.8, l’€STR risulta maggiormente rappresentativo rispetto ai Tassi ufficiali BCE sull’effettivo costo della raccolta interbancaria in area Euro.

B. SOFR (Secured Overnight Financing Rate: il Secured Overnight Financing Rate è un tasso di interesse overnight interbancario garantito ed è il tasso di riferimento stabilito come alternativa al LIBOR, pubblicato in numerose valute e alla base dei contratti finanziari in tutto il mondo.

C. Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year: Sono state effettuate analisi di correlazione tra gli indicatori attuali e quelli previsti come sostituzione tramite infoprovider Bloomberg; a seguito di tali analisi, si evince una correlazione elevata fra gli indicatori esposti.

D. S&P Global 1200 Index: Sono state effettuate analisi di correlazione tra gli indicatori attuali e quelli previsti come sostituzione tramite infoprovider Bloomberg; a seguito di tali analisi, si evince una correlazione elevata fra gli indicatori esposti.

E. Euribor 3 MESI/360: Il benchmark attuale non è conforme a quanto previsto dal Decreto Delegato 24/01/22 n.8, è stato individuato l’indice sostitutivo che verrà sostituito entro la data prevista del 30/09/2022 con le modalità previste dal presente Piano.

APPLICAZIONE DEL PRESENTE PIANO

Il presente Piano si applica dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Cassa (www.carisp.sm – sezione Piano di sostituzione degli indici di riferimento) a tutti i contratti finanziari, che riflettono le previsioni del presente Piano.

Banca Centrale può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi dell’indice cessato, incluso l’eventuale adeguamento dello spread, che deve essere utilizzato in qualsiasi contratto o strumento finanziario di diritto sammarinese o in qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nella Repubblica di San Marino, per i casi in cui in tali contratti o strumenti finanziari non sia già prevista una clausola di riserva o non sia comunque raggiunto un accordo tra le parti sul nuovo indice di riferimento.

Le decisioni della Banca Centrale sono assunte tenendo conto di quanto previsto nelle disposizioni emanate da istituzioni, organi e organismi dell’Unione Europea a ciò competenti e sono pubblicate nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale e sul sito internet della stessa Banca Centrale.

Qualora il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo o nell’eventualità in cui anche quest’ultimo cessi o subisca un evento di variazione sostanziale, Cassa individuerà l’indice di riferimento alternativo sulla base del presente Piano.

Cassa aggiorna il presente Piano periodicamente e in ogni caso a seguito di:

  • variazione della normativa di riferimento;
  • eventi legati alle condizioni di mercato inderogabili,
  • variazione della struttura organizzativa e dell’operatività aziendale.